Art. 10

Date di entrata in vigore dell’omologazione

In vigore dal 26 ott 2005
Date di entrata in vigore dell’omologazione 1.   Con effetto dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale; b) proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli. 2.   Con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione della CE; b) rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale. 3.   Con effetto dal 15 luglio 2010, gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva: a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; b) rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE. 4.   L’ si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.
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