Art. 18

In vigore dal 26 ott 2005
1.   I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2.   Le copie necessarie dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto.
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