Art. 15

Formalità semplificate

In vigore dal 26 ott 2005
Formalità semplificate 1.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate: — non si applicano l’, lettere b), c) ed e), l’ e l’, paragrafo 1, lettera b), — non si applica l’, paragrafo 1, alla società o alle società incorporate. 2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.
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Formalità semplificate (Art. 15 Direttiva (UE) 2005/56) — Testo vigente | Portale Normativo