Art. 1

Ambito d’applicazione

In vigore dal 26 ott 2005
Ambito d’applicazione La presente direttiva si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi (in seguito denominate «fusioni transfrontaliere»).
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