Art. 2
In vigore dal 25 ott 2005
La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:
1)
nell’allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell’allegato I della presente direttiva;
2)
nell’allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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