Art. 2

In vigore dal 25 ott 2005
La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue: 1) nell’allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell’allegato I della presente direttiva; 2) nell’allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:74:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo