Art. 3

In vigore dal 21 ott 2005
1.   In conformità con quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o ritirano, se necessario, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come sostanze attive entro il 31 dicembre 2006. Prima di tale data verificano in particolare che siano rispettate le condizioni previste nell’allegato I di tale direttiva per quanto si riferisce al clorpirifos, al clorpirifos metile, al mancozeb, al maneb e al metiram, con eccezione delle condizioni indicate nella parte B delle iscrizioni relative a tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione disponga di una documentazione che soddisfa i requisiti posti dall’allegato II di tale direttiva in conformità con le condizioni poste dall’articolo 13, o possa avere accesso a tale documentazione. 2.   In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato che contenga clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive tutte inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2006, sarà oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri in conformità con i principi uniformi stabiliti dall’allegato VI alla direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione che soddisfa i requisiti dell’allegato III a tale direttiva e tiene conto della parte B delle iscrizioni nell’allegato I a tale direttiva concernenti rispettivamente il clorpirifos, il clorpirifos metile, il mancozeb, il maneb e il metiram. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determineranno se il prodotto soddisfa le condizioni poste dall’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Dopo aver stabilito tale conformità, gli Stati membri dovranno: a) nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva, modificare o ritirare l’autorizzazione, se necessario, entro il 30 giugno 2010; ovvero b) nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come una delle sostanze attive, modificare o ritirare, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2010 o entro la data stabilita per tale modifica o ritiro dalla direttiva o dalle direttive rispettive che avranno aggiunto la relativa sostanza o le relative sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, se posteriori a tale data.
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