Art. 6

Convenzione di accoglienza

In vigore dal 12 ott 2005
Convenzione di accoglienza 1.   L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’. 2.   Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti elementi: i) l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione; ii) i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all’, lettera d); b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro; c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato; d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori. 3.   In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’, paragrafo 3. 4.   La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza. 5.   Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri.
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