Art. 9
Comunicazione di informazioni fra autorità competenti
In vigore dal 30 set 2005
Comunicazione di informazioni fra autorità competenti
Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti si comunichino le informazioni del caso in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.
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