Art. 7
Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS
In vigore dal 7 set 2005
Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS
1. Laddove la sicurezza della navigazione e le corrispondenti specifiche tecniche lo esigano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software alle suddette specifiche è attestata da un'approvazione del tipo prima di mettere in servizio tali apparecchiature o applicazioni nelle vie navigabili interne.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'approvazione del tipo; la Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.
3. Tutti gli Stati membri riconoscono le approvazioni del tipo rilasciate dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 2 degli altri Stati membri.
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