Art. 2

Misure per disabili

In vigore dal 7 set 2005
Misure per disabili Entro il 20 aprile 2008 la Commissione esamina procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative agli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE, basandosi sulle norme internazionali esistenti e le disposizioni di diritto nazionale, al fine di prevedere un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta un progetto di misure. Le modifiche alla presente direttiva sono adottate a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
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Misure per disabili (Art. 2 Direttiva (UE) 2005/41) — Testo vigente | Portale Normativo