Art. 3

Attuazione

In vigore dal 7 set 2005
Attuazione 1.   A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo; b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli. 2.   A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, per un nuovo tipo di veicolo gli Stati membri: a) non possono più rilasciare l'omologazione CE; b) devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 3.   A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono: a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE; b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
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Attuazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2005/40) — Testo vigente | Portale Normativo