Art. 1

Modifiche della direttiva 74/408/CEE

In vigore dal 7 set 2005
Modifiche della direttiva 74/408/CEE La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue: 1) L' è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (*1); (*1)   GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.» " b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.» 2) È aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B). 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 70/156/CEE. 3.   Il paragrafo 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 (classe III o B) aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore alle 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da 10 sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (*2). Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (*3). Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005 e potrà essere prorogata qualora siano disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e si registrino ulteriori sviluppi a livello dei sistemi di ritenzione. (*2)   GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003." (*3)   GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).» " 3) L'allegato II è modificato come segue: a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili.»; b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. “sedile”, una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere. A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue: 2.3.1. per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o; 2.3.2. per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o; 2.3.3. per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2;»; c) il punto 2.9 è soppresso. 4) Nell'allegato III, il punto 2.5 è sostituito dal seguente: «2.5. “sedile”, una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti. A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue: 2.5.1. per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o; 2.5.2. per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o; 2.5.3. per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2;». 5) L'allegato IV è modificato come segue: a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»; b) il punto 2.4 è sostituito dal seguente: «2.4. Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A.»
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