Art. 62
Abrogazione
In vigore dal 7 set 2005
Abrogazione
Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:36:oj#art-62