Art. 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

In vigore dal 7 set 2005
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto 1.   In deroga all', è riconosciuta soddisfare l' anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all' e che dà accesso alle attività di cui all' in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva. L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all', paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale. 2.   In deroga all', è riconosciuta soddisfare l' anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell', sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all', paragrafo 1, primo comma.
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Deroghe alle condizioni della formazione di architetto (Art. 47 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo