Art. 39

Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

In vigore dal 7 set 2005
Diritti acquisiti, specifici ai veterinari Fatto salvo l', paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:36:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti acquisiti, specifici ai veterinari (Art. 39 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo