Art. 32
Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
In vigore dal 7 set 2005
Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.
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