Art. 32

Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

In vigore dal 7 set 2005
Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.
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Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale (Art. 32 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo