Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 set 2005
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1.
«Convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, nella versione aggiornata.
2.
«Sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78.
3.
«Scarico»: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all' della convenzione Marpol 73/78.
4.
«Nave»: un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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