Art. 1
Modifica della direttiva 72/245/CEE
In vigore dal 25 lug 2005
Modifica della direttiva 72/245/CEE
La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:
1)
Nell’allegato I, dopo il punto 2.1.12.2. vanno inseriti i punti che seguono:
«2.1.13.
“Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz” denota un radar quale quello definito all’, paragrafo 2 della decisione 2005/50/CE della Commissione (*1) e che soddisfa i requisiti di cui all’ di tale decisione.
2.1.14.
“Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz” denota un radar quale quello definito all’, punto(b) della decisione 2004/545/CE della Commissione (*2) e che soddisfa i requisiti di cui all’ di tale decisione.»
(*1)
GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15."
(*2)
GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66."
2)
Nell’allegato II A, dopo il punto 12.2.7. vanno inseriti i punti che seguono:
«12.7.1.
veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
12.7.2.
veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».
3)
Nell’appendice dell’allegato III A, dopo il punto 1.3. inserire i punti che seguono:
«1.3.1.
veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)
1.3.2.
veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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