Art. 22
Abrogazioni
In vigore dal 6 lug 2005
Abrogazioni
Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali esistenti adottate in virtù della direttiva 86/594/CEE finché non saranno adottate per i prodotti in questione in virtù della presente direttiva.
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