Art. 14
Informazione dei consumatori
In vigore dal 6 lug 2005
Informazione dei consumatori
In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano
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l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto,
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il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
Storico versioni
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