Art. 14

Informazione dei consumatori

In vigore dal 6 lug 2005
Informazione dei consumatori In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano — l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto, — il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
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