Art. 2
In vigore dal 3 giu 2005
La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:
a)
nell’allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l’isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P e il fenamidone che figurano nell’allegato III della presente direttiva;
b)
nell’allegato II i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide e l’idrazide maleica sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato IV della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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