Art. 4

Mercato interno

In vigore dal 11 mag 2005
Mercato interno Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:29:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo