Art. 15

Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE

In vigore dal 11 mag 2005
Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE 1) L' della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente: « Fornitura non richiesta Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (*2), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. (*2)   GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.» " 2) l' della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente: « Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (*3), e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso. (*3)   GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.» "
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