Art. 4

Modifiche della direttiva 90/232/CEE

In vigore dal 11 mag 2005
Modifiche della direttiva 90/232/CEE La direttiva 90/232/CEE è così modificata: 1) all’, fra il primo e il secondo comma è inserito il comma seguente: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.» ; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis L'assicurazione di cui all', paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l'importo dei danni.» ; 3) all', il primo trattino è sostituito dal seguente: «— coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e» ; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1.   In deroga all', lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE (*5), quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. 2.   Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto nell' di detta direttiva. Articolo 4 ter Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta. Articolo 4 quater Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE. Articolo 4 quinquies Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Articolo 4 sexies Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall’, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE (*6) per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE. In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all', paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE. Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione di cui all', punto 3, della direttiva 72/166/CEE. (*5)  Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65)." (*6)  Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell’assicurazione degli autoveicoli) (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).»;" 5) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla direttiva 2000/26/CE, i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell’ di tale direttiva forniscano le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.»
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