Art. 1
In vigore dal 29 apr 2005
La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:
1)
È inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva.
2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all’. Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove.
(*1)
GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.»
"
2)
L’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva.
3)
È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo è contenuto nell’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dir:2005:31:oj#art-1