Art. 3
In vigore dal 22 apr 2005
1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono
a)
rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE;
b)
vietare la vendita o l’installazione su un veicolo.
2. A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:30:oj#art-3