Art. 2
In vigore dal 9 mar 2005
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2006. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza fra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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