Art. 2
In vigore dal 2 mar 2005
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 14 maggio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005.
Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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