Art. 1

In vigore dal 2 mar 2005
La direttiva 92/105/CEE è modificata nel modo seguente. 1) L', paragrafo 2, è così modificato. a) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (*1), l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (*2) può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di Solanum tuberosum L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» (*1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1." (*2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60." b) Sono aggiunte le seguenti lettere: «d) Per le sementi di Helianthus annuus L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*3) può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). e) Per le sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., e Phaseolus L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (*4) può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). f) Per le sementi di Medicago sativa L., di cui di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (*5) può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).» (*3)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74." (*4)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33." (*5)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66." 2) L' è soppresso. 3) Nell'allegato V, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: «1. “Passaporto delle piante CE” (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura “Passaporto delle piante CEE”).»
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