Art. 2

In vigore dal 18 feb 2005
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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