Art. 2
In vigore dal 4 feb 2005
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la preparazione dei campioni e i metodi d’analisi utilizzati per i controlli ufficiali dei livelli di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono conformi ai criteri descritti nell’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:10:oj#art-2