Art. 1

In vigore dal 15 dic 2004
Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.
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