Art. 8

Relazione e riesame

In vigore dal 15 dic 2004
Relazione e riesame 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione basata: a) sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva; b) in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, e sull'ambiente nel suo insieme, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; e c) sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misura e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di tali inquinanti nell'aria ambiente nonché delle loro deposizioni. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei seguenti aspetti: a) qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data; b) possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti da tutte le fonti, e gli eventuali elementi a favore dell'introduzione di valori limite volti a ridurre i rischi per la salute umana per gli inquinanti di cui all'allegato I, prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare; c) nesso tra gli inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi; d) requisiti attuali e futuri per l'informazione del pubblico e lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; e) esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni in cui è stata effettuata la misura di cui all'allegato III; f) vantaggi economici sussidiari per l'ambiente e la salute derivanti dalla riduzione delle emissioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, e idrocarburi policiclici aromatici, nella misura in cui possono essere valutate; g) l'adeguatezza della frazione dimensionale di particolato utilizzata per la campionatura in vista delle esigenze generali di misurazione del particolato; h) l'adeguatezza del benzo(a)pirene quale marcatore per l'attività cancerogenica totale degli idrocarburi aromatici policiclici, tenendo conto delle forme prevalentemente gassose di idrocarburi policiclici aromatici come il fluorantene. Alla luce degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici la Commissione esamina anche l'effetto dell'arsenico, del cadmio e del nickel sulla salute umana al fine di quantificare la loro cancerogenicità genotossica. Tenendo conto delle misure adottate in base alla strategia sul mercurio, la Commissione esamina anche l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni per quanto riguarda il mercurio prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare. 3.   Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che riducano ulteriormente gli effetti nocivi per la salute umana e comportino una tutela ad alto livello dell'ambiente nel suo insieme, tenendo conto della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia di ulteriori azioni, la relazione di cui al paragrafo 1 può essere accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva, in particolare tenendo conto dei risultati raggiunti secondo il paragrafo 2. La Commissione vaglia inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico, di cadmio, di mercurio, di nickel e di specifici idrocarburi policiclici aromatici.
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