Art. 5
In vigore dal 1 ott 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).
(2) GU L 145 del 20.6.2000, pag. 36.
(3) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.
ALLEGATO
Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze:
N.
Nome comune
Numeri d'identificazione
Denominazione IUPAC
Purezza (1)
Entrata in vigore
Scadenza dell'iscrizione
Disposizioni specifiche
«92
Acetamiprid
Numero CAS: 160430-64-8
Numero CIPAC: non ancora attribuito
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine
≥ 990 g/kg
1o gennaio 2005
31 dicembre 2014
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.
In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
—
prestare particolare attenzione all’esposizione degli operatori,
—
prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.
Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
93
Thiacloprid
Numero CAS: 111988-49-9
Numero CIPAC: 631
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide
≥ 975 g/kg
1o gennaio 2005
31 dicembre 2014
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.
In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
—
prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,
—
prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,
—
prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.
Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
(1) Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d’esame.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:99:oj#art-5