Art. 2
In vigore dal 21 set 2004
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all’, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all', paragrafo 1.
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