Art. 4
In vigore dal 15 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione (GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 5).
(2) GU 196, del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Il seguente testo viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:
«ALLEGATO IX
ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.
Numero di riferimento
Metodi alternativi convalidati
Sostituzione totale o parziale
A
B
C»
Storico versioni
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