Art. 4

In vigore dal 7 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23). (2)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). ALLEGATO L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue: 1) Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 61 e 62. 2) Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d’ordine 96 e 97: Numero d'ordine Sostanza Limitazioni Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta Campo d'applicazione e/o uso Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito Altre limitazioni e prescrizioni a b c d e f «96 Muschio xilene (n. CAS 81-15-2) Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale a) 1,0 % nel “parfum” b) 0,4 % nell’“eau de toilette” c) 0,03 % negli altri prodotti 97 Muschio chetone (n. CAS 81-14-1) Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale a) 1,4 % nel “parfum” b) 0,56 % nell’“eau de toilette” c) 0,042 % negli altri prodotti»
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