Art. 4
In vigore dal 7 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).
(2) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:
1)
Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 61 e 62.
2)
Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d’ordine 96 e 97:
Numero d'ordine
Sostanza
Limitazioni
Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
Campo d'applicazione e/o uso
Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito
Altre limitazioni e prescrizioni
a
b
c
d
e
f
«96
Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)
Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale
a)
1,0 % nel “parfum”
b)
0,4 % nell’“eau de toilette”
c)
0,03 % negli altri prodotti
97
Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)
Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale
a)
1,4 % nel “parfum”
b)
0,56 % nell’“eau de toilette”
c)
0,042 % negli altri prodotti»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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