Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2005. 2.   Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2006. I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino ad esaurimento delle scorte.
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