Art. 3

In vigore dal 23 apr 2004
1.   Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente quinoxifen allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE anteriormente al 28 febbraio 2005. 2.   Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario entro e non oltre il 28 febbraio 2006.
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