Art. 3

Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

In vigore dal 31 mar 2004
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I Disposizioni generali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:18:oj#art-3-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo