Art. 3
Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
In vigore dal 31 mar 2004
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I
Disposizioni generali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:18:oj#art-3-86