Art. 1

Emendamenti

In vigore dal 30 mar 1998
La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue: 1) All' è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Ai fini della presente direttiva, si intende per: “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida; “licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo; “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (6); “flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno. (6)  GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.»" . 2) All' è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.» 3) Il testo dell', lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giudiche stabilite in detta nazione.» 4) All' è aggiunto il seguente comma: «L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.» 5) All', all', lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo». 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 1.   Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario. 2.   Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell', paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.» 7) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell' sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2. Articolo 9 ter 1.   La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (7), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2. 2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» (7)  GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 1. 1996, pag. 15)." 8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
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