Art. 2

In vigore dal 2 lug 1996
1. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. La procedura relativa a tale riferimento è adottato dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate nel campo di applicazione della direttiva.
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