Art. 2
In vigore dal 25 giu 1996
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a far sì che, a decorrere dal 1° luglio 1997, per le sostanze che figurano in allegato, né i fabbricanti, né gli importatori aventi sede nelle Comunità immettano sul mercato prodotti che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a far sì che, dopo il 30 giugno 1998, i prodotti di cui al paragrafo 1 e contenenti le sostanze che figurano in allegato, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
Storico versioni
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