Art. 3

In vigore dal 21 mag 1996
Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 30 aprile 1997, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1996/33 — Testo vigente | Portale Normativo