Art. 2
1. L'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio è modificato come segue:
In vigore dal 21 mag 1996
GLIFOSATE
Nella colonna corrispondente all'antiparassitario «glifosate» è aggiunto il valore «20,0» in corrispondenza del prodotto
- «Semi di soia» nel gruppo «4. Semi oleaginosi»;
FENARIMOL
Nella colonna dell'antiparassitario «fenarimol» è aggiunto il valore «0,3» in corrispondenza del prodotto
- «banane» nel gruppo «1. vi) Frutte varie»;
IPRODIONE
Nella colonna dell'antiparassitario «iprodione» è aggiunto il valore «0,2» in corrispondenza del prodotto
- «Rabarbaro» nel gruppo «2. vii) Ortaggi a stelo»;
BENOMIL
Nella colonna dell'antiparassitario «benomil» è aggiunto il valore «2,0» in corrispondenza del prodotto
- «Rabarbaro» nel gruppo «2. vii) Ortaggi a stelo»;
Nella colonna dell'antiparassitario «benomil» è aggiunto il valore «0,3» in corrispondenza del prodotto
- «Zucchine» nel gruppo «2. iii) Ortaggi a frutto».
2. Qualora le quantità massime di residui non vengano adottate entro il 30 aprile 2000 per le combinazioni di antiparassitario/prodotto di cui all', punto 2, si applicherà la quantità massima di 0,05 (6*) per ciascuna delle combinazioni di antiparassitario/prodotto di cui al suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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