Art. 1
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 13 mag 1996
Dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa
D = >NUM>d>INIZIO DI UN GRAFICO>
>FINE DI UN GRAFICO>
>DEN>dm
ove:
- d>INIZIO DI UN GRAFICO>
>FINE DI UN GRAFICO>
è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento di volume;
- dm è la massa di materia contenuta in tale elemento di volume.
Nella presente direttiva, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo. L'unità di dose assorbita è il gray.
Acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a 1 mega-electron volt (MeV).
Esposizione accidentale: esposizione di singole persone a seguito di incidente. Non comprende l'esposizione di emergenza.
Attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto.
Attività (A): l'attività A, di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato, è il quoziente di dN fratto dt, ove dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee da tale stato di energia nell'intervallo di tempo dt:
A = >NUM>dN
>DEN>dt
L'unità di attività è il becquerel.
Apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico.
Servizio autorizzato di dosimetria: struttura preposta alla taratura, alle rilevazioni o all'interpretazione dei singoli dispositivi di monitoraggio, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici, o alla valutazione delle dosi, la cui idoneità a tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti.
Medico autorizzato: medico preposto alla sorveglianza medica dei lavoratori della categoria A, quale definita nell', la cui idoneità a tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti.
Servizio autorizzato di medicina del lavoro: struttura cui può essere affidata la responsabilità della protezione dalle radiazioni dei lavoratori esposti, e/o la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della categoria A. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti.
Sorgenti artificiali: sorgenti di radiazione diverse dalle sorgenti di radiazione naturali.
Autorizzazione: permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta, o previsto dalla legislazione nazionale, che consente di svolgere una pratica o qualsiasi altra attività che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.
Becquerel (Bq): denominazione speciale dell'unità di attività. Un becquerel equivale ad una transizione per secondo.
1 Bq = 1 s-1
Livelli di allontanamento: valori, fissati dalle autorità nazionali competenti, espressi in termini di concentrazioni di attività e/o di attività totale ai quali, o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da qualsiasi pratica soggetta al requisito di notifica o autorizzazione possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alla presente direttiva.
Dose efficace impegnata: (E(ô)): somma delle dosi equivalenti impegnate in un organo o tessuto (HT(ô)) risultanti da una assunzione, moltiplicate per un fattore relativo di peso del tessuto wT. È definita dalla formula:
E(ô) = TÓ wTHT(ô)
Nell'espressione E(ô), ô indica il numero di anni per i quali è attuata l'integrazione. L'unità di dose efficace impegnata è il sievert.
Dose equivalente impegnata (HT(ô)): integrale rispetto al tempo (t) dell'intensità di dose equivalente nel tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo a seguito di una introduzione. È indicata dalla formula:
HT(ô) = t0∫t0 + ô HT(t)dt
per un'assunzione al tempo t0, dove
- >INIZIO DI UN GRAFICO>
>FINE DI UN GRAFICO>
T(ô) è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t
- ô è il periodo per cui è calcolato l'integrale.
Nell'espressione HT(ô), ô è indicato in anni. Qualora ô non sia indicato, si sottintende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per i bambini. L'unità della dose equivalente impegnata è il sievert.
Autorità competenti: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro.
Zona controllata: zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti o della prevenzione della contaminazione radioattiva, e il cui accesso è controllato.
Smaltimento: la collocazione dei rifiuti in un deposito, o in un determinato sito, con l'intenzione di non ricuperarli. Con smaltimento si intende altresì lo scarico diretto autorizzato di rifiuti nell'ambiente, con conseguente dispersione.
Vincolo di dose: restrizione per le dosi individuali possibili che possono derivare da una sorgente determinata, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione quando si tratta di ottimizzazione.
Limiti di dose: riferimenti massimi stabiliti nel titolo IV per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e di individui della popolazione alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dalla presente direttiva che si applicano alla somma delle dosi derivanti dall'esposizione esterna nel periodo specificato e delle dosi impegnate per un periodo di 50 anni (fino a 70 anni per i bambini) derivanti da assunzioni verificatesi nello stesso periodo.
Dose efficace (E): la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti ed organi del corpo di cui all'allegato II, causate da irradiazioni interne ed esterne. È definita dall'espressione:
E = TÓ wTHT = TÓ wT RÓ wR DT,Rove:
- DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R,
- WR è il fattore di peso per la radiazione e
- WT è il fattore di peso per il tessuto o l'organo T.
I valori appropriati di WT e WR figurano nell'allegato II. L'unità di dose efficace è il sievert.
Esposizione di emergenza: esposizione di persone nello svolgimento delle necessarie azioni rapide per soccorrere persone in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un impianto o beni di grande valore, e che può provocare il superamento di uno dei singoli limiti di dose uguali a quelli fissati per i lavoratori esposti. L'esposizione di emergenza si applica unicamente ai volontari.
Dose equivalente (HT): la dose assorbita, nel tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla qualità della radiazione R. È indicata da:
HT,R = wR DT,R
ove:
- DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla radiazione R e
- WR è il fattore di peso per la radiazione.
Quando il campo di radiazioni è composto di tipi ed energie con valori diversi di WR, la dose equivalente totale, HT, è espressa da
HT = RÓ wR DT,R
I valori appropriati di WR figurano nell'allegato II. L'unità della dose equivalente è il sievert.
Lavoratori esposti: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, sottoposte a un'esposizione derivante da pratiche contemplate dalla presente direttiva e che possono comportare dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose uguali a quelli fissati per individui della popolazione.
Esposizione: processo di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Gray (Gy): denominazione speciale dell'unità di dose assorbita. Un gray equivale a un joule per chilogrammo:
1 Gy = 1 J kg-1
Detrimento sanitario: valutazione del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione in seguito all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include le perdite derivanti da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche.
Introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno.
Intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle fonti che non fanno parte di una pratica o che sono incontrollate, intervenendo sulle fonti, sulle vie di trasmissione e sugli individui stessi.
Livello di intervento: valore della dose equivalente evitabile, della dose efficace evitabile o di un valore derivato, in ordine al quale dovrebbero essere prese in considerazione misure d'intervento. La dose evitabile o il valore derivato sono esclusivamente quelli relativi alla via di esposizione cui va applicato l'intervento.
Radiazioni ionizzanti: il trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda di 100 nanometri o meno o a una frequenza maggiore o uguale di 3×10 (15) Hertz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente.
Individui della popolazione: individui della popolazione, esclusi i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti durante l'orario di lavoro e gli individui durante l'esposizione di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e c).
Sorgenti di radiazioni naturali: sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale, terrestre o cosmica.
Esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo.
Pratica: un'attività umana che può aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente di radiazione naturale quando radionuclidi naturali sono trattati per loro proprietà radioattive, fissili o fertili, tranne in caso di esposizione d'emergenza.
Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e la formazione necessarie ad effettuare esami fisici, tecnici o radiochimici atti a consentire la valutazione delle dosi, e a esprimere pareri necessari per garantire una protezione efficace degli individui e un funzionamento corretto dei dispositivi di protezione, e la cui idoneità a tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti. All'esperto qualificato può essere attribuita la responsabilità tecnica per quanto riguarda la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione.
Contaminazione radioattiva: contaminazione di qualsiasi materiale, ambiente o individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva comprende sia la contaminazione esterna cutanea che quella interna, indipendentemente dalla via di assunzione.
Sostanza radioattiva: qualsiasi sostanza che contenga uno o più radionuclidi, la cui attività o concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione.
Emergenza radiologica: una situazione richiede azioni urgenti per proteggere i lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa.
Gruppo di riferimento della popolazione: gruppo comprendente individui la cui esposizione ad una sorgente è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti a detta sorgente.
Notifica: il requisito di sottoporre alle autorità competenti un documento atto a notificare l'intenzione di svolgere una pratica o una qualsiasi altra attività nell'ambito del campo d'applicazione della presente direttiva.
Sorgente sigillata: sorgente avente struttura tale da impedire, in normali condizioni d'impiego, dispersioni delle sostanze radioattive nell'ambiente.
Sievert: denominazione speciale dell'unità di dose equivalente e dose efficace. Un sievert equivale ad un joule per chilogrammo:
1 Sv = 1 J kg-1
Sorgente: apparecchiatura, sostanza radioattiva o impianto in grado di emettere radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive.
Zona sorvegliata: zona sottoposta a adeguata sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Impresa: ogni persona fisica o giuridica che svolge le pratiche o le attività lavorative di cui all' della presente direttiva e che ha la responsabilità giuridica per tali pratiche attività lavorative ai sensi della legislazione nazionale.
TITOLO II CAMPO DI APPLICAZIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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