Art. 1

L'allegato I della direttiva 76/116/CEE è così modificato:

In vigore dal 10 mag 1996
1) Il concime aggiunto nell'allegato I della presente direttiva dev'essere inserito nella parte A, punto 1, intitolata «Concimi azotati». 2) I concimi riportati nell'allegato II della presente direttiva devono essere aggiunti alla parte D intitolata «Concimi con elementi secondari».
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