Art. 18

In vigore dal 29 apr 1996
Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente al 1° luglio 1998 e non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 30 giugno 1999.
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Art. 18 Direttiva (UE) 1996/25 — Testo vigente | Portale Normativo