Art. 2

In vigore dal 29 mar 1996
Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1° luglio 1996 in modo da: - autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1996; - vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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