Art. 5

In vigore dal 21 mar 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1996. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HÄNSCH Per il Consiglio Il Presidente A. GAMBINO (1) GU n. C 142 del 25. 5. 1994, pag. 8 e GU n. C 165 dell'1. 7. 1995, pag. 6. (2) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 30. (3) Parere espresso il 16 gennaio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 5 settembre 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 1995, (GU n. C 17 del 22. 1. 1996). Decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996. (5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/15/CE della Commissione (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 23). ALLEGATO «ALLEGATO II IL TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO CONNESSE AI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCELTA DEL METODO Gli enti creditizi possono scegliere, con il consenso delle autorità competenti, uno dei seguenti metodi per valutare il rischio connesso alle operazioni di cui all'allegato III. Sono esclusi i contratti sui tassi di cambio e di interesse negoziati su mercati ufficiali, se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri, e i contratti sui cambi di durata iniziale pari o inferiore ai quattordici giorni di calendario. 2. METODI Metodo 1: Metodo del valore di mercato ("mark-to-market") Fase a): in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo. Fase b): per tener conto dell'ulteriore rischio di credito potenziale (1) il capitale di riferimento o i valori sottostanti sono moltiplicati per le seguenti percentuali: >SPAZIO PER TABELLA> Fase c): la somma del costo di sostituzione attuale e del rischio di credito potenziale futuro è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti dell'operazione di cui all'articolo 6. Metodo 2: Metodo dell'esposizione originaria Fase a): il capitale di riferimento di ciascun contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali: >SPAZIO PER TABELLA> Fase b): l'esposizione così ottenuta è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti di cui all'articolo 6. (1) Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse "floating/floating interest rate swaps" nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione. 3. COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE) a) Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti Ai fini del presente punto 3, si intendono per "controparti" tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di contrarre accordi di compensazione contrattuale. Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale: i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti; ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte. b) Condizioni per il riconoscimento Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che: i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadeguamento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; ii) l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità: - del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata, - del diritto che disciplina le singole operazioni compensate, e - del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale; iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti. Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti. Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale. Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o "walkaway clause"), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio. c) Effetti del riconoscimento i) Contratti di novazione Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1, per - la fase a): il costo di sostituzione e per - la fase b): il capitale di riferimento o i valori sottostanti possono essere ottenuti secondo il contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2. ii) Altri accordi di compensazione In applicazione del metodo 1, per la fase a) il costo di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo corrente di sostituzione ipotetico netto derivante dall'accordo. Per la fase b) i singoli importi netti possono essere presi in considerazione unicamente per i contratti su cambi a termine e per gli altri contratti simili nei quali vi è corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari, nei casi in cui le somme da ricevere o versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta. In applicazione al metodo 2, per la fase a): - per i contratti su cambi a termine e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi monetari, nei casi in cui gli importi liquidabili diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espressi nella medesima valuta, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione; a tutti i contratti in questione si applica la tabella 2; - per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3: >SPAZIO PER TABELLA> »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:10:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo